Ultime sul diritto di Cronaca
A cura di Franco Abruzzo
LA LESIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE PUO' ESSERE RIPARATA MEDIANTE
LA PUBBLICAZIONE DELLA RETTIFICA RICHIESTA DALL'INTERESSATO in base all'art. 8
della legge sulla stampa (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10690 del 24
aprile 2008, Pres. Varrone, Rel. Amatucci).
Il diritto di cronaca e di critica, che trova il suo fondamento nella
libertà di stampa costituzionalmente garantita (ex art. 21, comma 2, Cost.) in
ragione del fondamentale interesse del pubblico all'informazione, è
suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle
persone, intesa come immagine sociale, quand'anche la pubblicazione non ne
offenda l'onore e la reputazione. L'interesse della persona a preservare quell'identità
è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi
fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità
ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente
l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati
dall'ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all'art. 8 della
legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto
1981, n. 416. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e
cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e
rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di
non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che
quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia
data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena
osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la
pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da
accrescere la lesione dell'identità personale, o addirittura da provocarla essa
stessa. Il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla
cui realizzazione è strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica
da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non
essere lesa nella sua identità personale è realiz zato dall'art. 8, comma 1,
della legge sulla stampa col riconoscere il diritto alla pubblicazione di
dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate
immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi
ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del
loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità
effettivamente vi sia stata. L'esercizio del diritto di rettifica di cui
all'art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall'art. 42 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato, sia per l'an che per il quomodo, alla
valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed
insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo
della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il
contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o
altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata
disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto
nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato
sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia
contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale. (www.legge-e-giustizia.it)
TAR: RETTIFICA SOLO SE LESI INTERESSI MORALI O MATERIALI
Roma, 31 marzo 2008. Il diritto di rettifica presuppone che "del
richiedente siano state trasmesse immagini od attribuiti atti od opinioni per
affermazioni contrari a verità, e ritenuti lesivi dei suoi interessi morali o
materiali". Lo ha stabilito, con una ordinanza, la III sezione Ter del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduta da Italo Riggio, che
ha accolto un ricorso presentato dalla Rai nell'ambito di una controversia nata
con i Radicali in merito all'intervento dell'Unione europea sulle agevolazioni
fiscali concesse in Italia alle attività commerciali facenti riferimento alla
Chiesa cattolica. In contestazione c'era la decisione con cui l'Agcom ha
affermato che il Tg1 del 28 agosto del 2007 "ha leso - si legge nel
provvedimento - il diritto dell'onorevole Maurizio Turco e del Partito Radicale
a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni. Tale
considerazione è avvalorata anche dalla circostanza che l'emittente, nel non
indicare nell'on. Maurizio Turco e nel Partito Radicale i soggetti italiani che
hanno richiesto un intervento dell'Ue in merito alle agevolazioni fiscali
concesse in Italia alle attività commerciali facenti riferimento alla Chiesa
cattolica, tuttavia, nel riportare oltre alla posizione della Chiesa cattolica,
quella di due rappresentanti del mondo politico tra i quali l'on. Paolo Cento e
non quella di chi ha presentato formale segnalazione alla Commissione europea,
ha ancor di più creato degli ostacoli alla corretta esplicazione della
personalità politica dell'on. Maurizio Turco ed in genere del Partito Radicale,
sacrificando la verità ideologica e/o politica di tali soggetti". In quella
occasione, l'autorità stabilì che il Tg1 era "tenuto entro 24 ore dal
provvedimento, a dare corso alla richiesta di rettifica dei Radicali in fascia
oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli delle quattro ed izioni che
hanno dato origine alla lesione degli interessi". L'azienda televisiva non
ottemperò, e presentò ricorso al Tar, i cui giudici hanno adesso ritenuto che "il
ricorso, pur nella opinabilità delle questioni prospettate, appare assistito da
sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto il diritto di rettifica
presuppone che del richiedente siano state trasmesse immagini od attribuiti
atti od opinioni od affermazioni contrari a verità, e ritenuti lesivi dei suoi
interessi morali o materiali", nonché "che nel caso di specie
non sussistono tali presupposti, in quanto i soggetti richiedenti la rettifica
lamentano proprio l'incompletezza asimmetrica dell'esposizione fatta nelle
trasmissioni". (ANSA).
IL GIORNALISTA CHE RIPORTI ESPRESSIONI OFFENSIVE PRONUNCIATE DA UN
PERSONAGGIO DI INDISCUSSA NOTORIETA' NON E' RESPONSABILE DI DIFFAMAZIONE ove
assuma una posizione imparziale e le dichiarazioni concernano materie di
interesse pubblico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10686 del 24 aprile
2008, Pres. Vittoria, Rel. Finocchiaro).
Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di
un'intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato
dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato in forza
dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sé"
dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia
in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di
interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione
soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato
anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato
all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche
ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa
notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un
evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da
parte dell'intervistatore. L'accertamento e la valutazione di questi elementi
sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente,
riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice
di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei
criteri sopra individuati. Per distinguere il lecito dall'illecito, occorrerà
accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il
giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti,
agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore
della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso
dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di
cui all'art. 110 cod. pen.. (www.legge-e-giustizia.it)
LA SATIRA COSTITUISCE UNA MODALITA' CORROSIVA E SPESSO IMPIETOSA DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA - Essa è lecita se funzionale alla
manifestazione di un dissenso ragionato (Cassazione Sezione Terza Civile n.
10656 del 24 aprile 2008, Pres. Mazza, Rel. Bisogni).
La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa di esercizio
del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica
come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole
ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle
persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al
parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora
surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della
continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto
allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella
formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di
qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato
dall'opinione o comportame nto preso di mira e non si risolvono in
un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del
soggetto interessato. La valutazione del limite della continenza e della
funzionalità dell'immagine e dell'espressione usata nel titolo costituisce
espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui
sottoposti.